Molto spesso in questo periodo di Euribor negativo e tassi bassi sentiamo imprenditori che sostengono di avere dalle proprie banche affidamenti a costo quasi zero. Evidentemente è un momento positivo per l’accesso al credito, sia per i tassi di interesse bassi, sia per la disponibilità delle banche nel fare impieghi. Nella tabella seguente si può vedere l’andamento dei tassi d'interesse applicati alle nuove operazioni di finanziamento negli ultimi anni.
Il tasso di interesse applicato è la voce principale, tante volte anche quella meno “pesante”. Effettivamente gli spread applicati, soprattutto sui rating molto buoni, possono avere oggi percentuali dello “zerovirgola”, ma d’altro canto il tasso di interesse non è l’unica voce da considerare per la valutazione dei costi bancari. Anzi, spesso è la componente di costo meno evidente.
Ad esempio dietro al tasso di una linea di anticipo fatture si nascondono diverse spese e commissioni, in alcuni casi addebitate su base annuale o trimestrale, in altri per ogni fattura presentata, per la presentazione di una distinta, per operazioni effettuate, ecc.
Cerchiamo allora di capire quali sono le principali voci di spesa dell’affidamento a breve termine e come poter comprendere al meglio le commissioni riconosciute alla banca.
La Commissione Disponibilità Fondi rappresenta il prezzo degli affidamenti a breve termine concessi dalla banca. Di fatto è un aumento netto del tasso di interesse applicato, in quanto si paga per la disponibilità che la banca concede all'impresa, indipendentemente dall'utilizzo effettivo dei fidi nel corso del trimestre. La percentuale massima prevista per legge ammonta allo 0,5% trimestrale. Dal momento della sua introduzione, tale voce è sempre stata oggetto di attriti tra l’imprenditore e il proprio gestore: attualmente le banche sono spesso disponibili a trattare la percentuale applicata, normalmente parametrandola al rating.
Quindi attenzione alle condizioni civetta relative alle commissioni di affidamento! Ad esempio:
Quanto costano gli affidamenti a breve termine per smobilizzare o anticipare i crediti commerciali e quali sono le sue componenti? Per capirlo è utile valutare anche i costi accessori che l’impresa deve pagare oltre al tasso di interesse e alla commissione disponibilità fondi:
Vediamo quindi come sia importante monitorare ed eventualmente concordare con la propria banca tutte queste voci di spesa, che in apparenza sono residuali ma alla fine del trimestre rischiano di presentare sorprese poco piacevoli.
Alle commissioni tipicamente bancarie spesso si devono poi aggiungere altri costi legati al reperimento delle garanzie richieste dalle banche. Le garanzie in nessun caso rappresentano la discriminante per convincere la banca a concedere degli affidamenti, ma migliorano le possibilità di accesso al credito per le aziende. Se nel caso di garanzie del Fondo Centrale di Garanzia tali costi sono molto limitati, in presenza di un consorzio fidi rischiano di lievitare in modo significativo.
Come è noto, da ottobre 2016 sono state introdotte importanti novità rispetto al conteggio e all’addebito degli interessi e delle commissioni sugli affidamenti a breve termine.
La riforma prevede che il periodo di conteggio degli interessi non può essere inferiore a un anno e il termine per il calcolo è fissato al 31 dicembre di ogni anno. Quindi per il calcolo degli interessi passivi il periodo di riferimento non può più essere il trimestre, mentre per quelli attivi si può prevedere un periodo inferiore.
Gli interessi vengono conteggiati separatamente dal capitale e diventano esigibili solo 60 giorni dopo, quindi dal 1 marzo dell’anno successivo. In questo modo il cliente ha sempre sotto controllo la somma dovuta a titolo di interessi, che non può generare ulteriori interessi, e la somma rimborsata come capitale (debito principale). Al contrario, le commissioni e le spese, la CIV e la commissione disponibilità fondi, continuano a essere addebitate alla fine del trimestre.
NB: In caso di aperture di credito infra-annuali (aperte e chiuse nello stesso anno solare) e in caso di chiusura del rapporto, gli interessi devono essere conteggiati e pagati immediatamente.
Il cliente ha tre strade per pagare gli interessi:
NB: se un cliente al 1 marzo non ha autorizzato l’addebito in conto corrente e non ha pagato gli interessi alla scadenza è inadempiente. La banca può avviare azioni legali per il recupero della somma e segnala l’esposizione del cliente alla Centrale dei rischi, includendo anche l’ammontare degli interessi non pagati. A partire dal 2018 in Centrale dei rischi risulterà il mancato pagamento degli interessi anche nel caso di disponibilità di somme sul conto.
Alcuni semplici consigli per non avere brutte sorprese alla data del 1 marzo:
Tommaso Birelli
PMI Tutoring è a disposizione delle imprese sia per valutare le spese complessive legate agli affidamenti a breve termine e quindi poter proporre la migliore soluzione in base alle esigenze della singola impresa, sia per analizzare nel dettaglio le forme tecniche utilizzate e la dimensione dei fidi e fornire il supporto necessario per la definizione di un monte affidamenti adeguato anche nell'ottica del contenimento dei costi.
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